Corsi anticendio Milano

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Corsi anticendio Milano: Ecco le novità sul decreto D.M. 02/09/2021, N. 237

Il D.M. 02 settembre 2021, n. 237, è il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione Corsi anticendio Milano sui luoghi di lavoro, edè entrato in vigore il 04/10/2022.
Tratta diversi aspetti, fornendo indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.

IL DECRETO È COMPOSTO DA 8 ARTICOLI E 5 ALLEGATI:

  • Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tra le novità introdotte, la frequenza dei corsi di aggiornamento ha ora cadenza almeno quinquennale.

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023.

Cambia inoltre la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell’obiettivo da garantire:

  • da attività ad alto rischio ad attività di livello 3;
  • da attività a medio rischio ad attività di livello 2;
  • da attività a basso rischio ad attività di livello 1.

Consulenza e Formazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs.81/08 e s.m.i.
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GB Safety Srl via C.Battisti,31/F 20021 Bollate (MI) CF e PI 10631790960
GB Safety Srl tel 0249456567 info@gbsafety.it www.gbsafety.it pag 2 di 3

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Pur non definendo il numero di addetti antincendio che devono essere designati, il decreto dice che il piano di emergenza deve contenere il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.

Restano comunque validi i corsi svolti secondo la precedente normativa (Allegato IX del D.M. 10/03/1998).

È stata inoltre introdotta la formazione pratica anche per i corsi di livello 1 (ex rischio basso), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.

L’intervento pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature e una successiva fase pratica.

Le prove con idranti, ove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Consulenza e Formazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs.81/08 e s.m.i.
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SICUREZZA ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e nei luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 (ovvero, attività soggette a CPI), il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di
gestione della sicurezza antincendio in emergenza, oltre che i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel DVR.

Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro, prevedendo un’adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

Inoltre, nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.