Obbligo individuazione preposto, art. del 12 gennaio 2022

principali modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza” 

Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale 

Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto; 

Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro); 

Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente; 

➢ nuovo testo di Allegato I. 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art.18) 

Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività. 

Obblighi del preposto (art.19) 

Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto. 

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». 

Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19) 

Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate. 

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»; 

Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26) 

Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS. 

«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

Formazione in sicurezza sul lavoro (art 37): Accordi Stato-Regioni in revisione 

Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su 

▪ Durata; 

▪ contenuti minimi; 

▪ modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Addestramento: nuove precisazioni nel comma 5 dell’art.37 

L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione: 

«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»; 

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro (art.37 comma 7) 

La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente: 

«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»; 

Formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter) 

Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»; 

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art.55) 

Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). 

Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.

Sospensione attività imprenditoriale: in quali casi? – Nuovo Allegato I al TUS 

Il DECRETO FISCALE sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” con un nuovo testo di Allegato I. 

Prima l’allegato richiamava 

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale 

▪ Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto 

▪ Violazioni che espongono al rischio di seppellimento 

▪ Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione 

▪ Violazioni che espongono al rischio d’amianto 

Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva. 

Il DL Fiscale riporta dunque una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva. FATTISPECIE 

SANZIONE 

1 

Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi 

Euro 2.500 

2 

Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione 

Euro 2.500 

3 

Mancata formazione e addestramento 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 

4 

Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 

Euro 3000 

5 

Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS) 

Euro 2.500 

6 

Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 

7 

Mancanza di protezioni verso il vuoto 

Euro 3000 

8 

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 

Euro 3000 

9 

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Euro 3000 

10 

|Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Euro 3000 

11 

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 

Euro 3000 

12 

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

Euro 3000