Obbligo Redazione DVR dal 01 Giugno 2013
Obbligo Redazione DVR dal 01 Giugno 2013
A partire dal 1 giugno 2013 le aziende con meno di 10 dipendenti dovranno obbligatoriamente munirsi del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi, dal momento che, diversamente da prima, non sarà più valida l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Dal 1 giugno 2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare la propria valutazione del rischio, ma saranno tenuti ad utilizzare le Procedure Standardizzate introdotte con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.
Il decreto recepisce gli orientamenti della Commissione consultiva permanente, approvati in data 16 maggio 2012.
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP ed il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi sopra indicati.
L´entrata in vigore del decreto interministeriale del 30 novembre 2012 e delle Procedure standardizzate, e di conseguenza il termine ultimo per la tradizionale autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell´art. 29 comma 4 del Testo Unico di Sicurezza, fissata al 31 maggio 2013 è stata oggetto di specifico chiarimento da parte del Ministero del Lavoro nella nota n. 32, del 31 gennaio 2013.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione fino al 31 maggio
2013.
Dal 1 giugno 2013 quindi non sarà più possibile autocertificarsi, ma dovrà essere predisposto il DVR con procedure standardizzate.
Appare chiaro che le aziende che alla data del 31/05/2013 non abbiano ancora provveduto alla redazione del DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE, dovrano anche in data successiva provvedere alla redazione del DVR.
Il provvedimento non può essere eluso, in quanto la mancata predisposizione del documento, piuttosto che la realizzazione di un documento di valutazione dei rischi che non sia coerente con i contenuti normativi ex D.Lgs 81/08, saranno considerate a tutti gli effetti violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro; tale infrazione, a seconda dei casi, comporterà una sanzione amministrativa o penale.

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