Corsi di Sicurezza sul Lavoro per Datori di Lavoro Milano

CORSI PER DATORE DI LAVORO

 

Corsi di Sicurezza sul Lavoro per Datori di Lavoro Milano – Proteggi i Tuoi Dipendenti e la Tua Azienda

Sei un datore di lavoro consapevole dell’importanza della sicurezza sul lavoro? Desideri proteggere i tuoi dipendenti e assicurarti che la tua azienda sia pienamente conforme alle normative in materia di sicurezza? Allora i nostri “Corsi di Sicurezza sul Lavoro per Datori di Lavoro Milano” sono la soluzione ideale per te!

La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta in ogni ambiente lavorativo, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore dell’azienda. I datori di lavoro hanno la responsabilità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i propri dipendenti, riducendo al minimo i rischi di incidenti e infortuni sul lavoro. I nostri corsi sono progettati appositamente per offrire ai datori di lavoro le competenze e le conoscenze necessarie per adempiere a questa importante responsabilità.

Cosa puoi aspettarti dai nostri corsi? 

Innanzitutto, avrai accesso a un team di istruttori esperti e qualificati nel campo della sicurezza sul lavoro. Questi professionisti condivideranno con te le ultime linee guida e best practice per garantire una gestione efficace dei rischi e una prevenzione degli incidenti sul lavoro. Imparerai a identificare le potenziali minacce per la sicurezza, a valutare i rischi specifici del tuo settore e a sviluppare un piano d’azione completo per mitigarli.

Durante il corso, acquisirai competenze specifiche sulla gestione della sicurezza sul lavoro, inclusi l’adempimento delle normative, la valutazione dei rischi, l’implementazione di procedure di sicurezza efficaci e l’addestramento dei dipendenti. Sarai in grado di creare un ambiente di lavoro sicuro, promuovendo una cultura aziendale incentrata sulla sicurezza e il benessere dei tuoi dipendenti.

Al termine del corso, riceverai una certificazione riconosciuta a livello nazionale che attesta la tua competenza nella gestione della sicurezza sul lavoro come datore di lavoro. Questa certificazione ti consentirà di dimostrare la tua dedizione alla sicurezza dei tuoi dipendenti e di mantenere un ambiente lavorativo conforme alle normative vigenti.

Quanto costano i nostri corsi?

Di seguito proponiamo una tabella con un’indicazione di prezzi
Corso Prezzo
RSPP DL8 I/II RSPP Datore di Lavoro 24 ore Modulo I-II 350,00 Euro
RSPP DL8 RSPP Datore di lavoro 8 ore 140,00 Euro
AGG RSPP DL14 aggiornamento RSPP Datore di lavoro 14 ore (Rischio Alto) 200,00 Euro
AGG RSPP DL10 aggiornamento RSPP Datore di lavoro 10 ore (Rischio Medio) 180,00 Euro
AGG RSPP DL6 aggiornamento RSPP Datore di lavoro 6 ore (Rischio Basso) 120,00 Euro

Non mettere a rischio la sicurezza dei tuoi dipendenti o la reputazione della tua azienda! Iscriviti subito ai nostri “Corsi di Sicurezza sul Lavoro per Datori di Lavoro Milano” e investi nella sicurezza e nella prosperità a lungo termine della tua azienda.

Contattaci oggi stesso per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo posto. La sicurezza dei tuoi dipendenti è una scelta consapevole e responsabile: scegli i nostri corsi e cammina sulla strada della sicurezza.

Corsi anticendio Milano

Corsi anticendio Milano

Corsi anticendio Milano: Ecco le novità sul decreto D.M. 02/09/2021, N. 237

Il D.M. 02 settembre 2021, n. 237, è il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione Corsi anticendio Milano sui luoghi di lavoro, edè entrato in vigore il 04/10/2022.
Tratta diversi aspetti, fornendo indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.

IL DECRETO È COMPOSTO DA 8 ARTICOLI E 5 ALLEGATI:

  • Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tra le novità introdotte, la frequenza dei corsi di aggiornamento ha ora cadenza almeno quinquennale.

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023.

Cambia inoltre la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell’obiettivo da garantire:

  • da attività ad alto rischio ad attività di livello 3;
  • da attività a medio rischio ad attività di livello 2;
  • da attività a basso rischio ad attività di livello 1.

Consulenza e Formazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs.81/08 e s.m.i.
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GB Safety Srl via C.Battisti,31/F 20021 Bollate (MI) CF e PI 10631790960
GB Safety Srl tel 0249456567 info@gbsafety.it www.gbsafety.it pag 2 di 3

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Pur non definendo il numero di addetti antincendio che devono essere designati, il decreto dice che il piano di emergenza deve contenere il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.

Restano comunque validi i corsi svolti secondo la precedente normativa (Allegato IX del D.M. 10/03/1998).

È stata inoltre introdotta la formazione pratica anche per i corsi di livello 1 (ex rischio basso), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.

L’intervento pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature e una successiva fase pratica.

Le prove con idranti, ove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Consulenza e Formazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs.81/08 e s.m.i.
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SICUREZZA ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e nei luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 (ovvero, attività soggette a CPI), il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di
gestione della sicurezza antincendio in emergenza, oltre che i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel DVR.

Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro, prevedendo un’adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

Inoltre, nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

CIRCOLARE GB SAFETY SRL DEL 31/03/2022

 CIRCOLARE GB SAFETY SRL DEL 31/03/2022 

LE NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DELLA FASE POST EMERGENZIALE COVID PUBBLICATO IL DL 24 DEL 24/3/22 

 

 È stato pubblicato l’atteso decreto che definisce la roadmap del Governo per il progressivo superamento delle misure di contrasto al COVID-19, alla luce della cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza 

Il DL n. 24 del 24 marzo 2022 (GU n. 70 del 24/3/22) dispone la cessazione di una serie di misure già dal prossimo 1° aprile ed il progressivo superamento di altri obblighi/restrizioni a partire dal successivo 1° maggio. 

Si evidenziano, di seguito, le principali novità, (integrate con i commenti Confindustria), riservandoci ulteriori approfondimenti alla luce delle precisazioni che potranno essere fornite dagli organi istituzionali (FAQ governative). 

MISURE CHE CESSANO DI AVERE EFFICACIA DAL 1° APRILE 2022 

Con la fine dello stato di emergenza e quindi a partire dal 1° aprile 2022 cessano di avere efficacia: 

Le restrizioni connesse al sistema a zone (bianche, gialle, arancioni e rosse) fino ad oggi in vigore; 

L’obbligo del Green Pass, “base” o “rafforzato”, in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7 del nuovo decreto; 

Le disposizioni contenute nel DPCM 2 marzo 2021, che non figurano tra quelle prorogate oltre il 31 marzo 2022; 

Le attuali disposizioni sugli ingressi nel territorio nazionale da Paese estero, ferma restando la possibilità per il Ministro della Salute, fino al 31/12/2022, di introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e di imporre misure sanitarie in dipendenza degli stessi. 

 

 

Nuovo Decreto Covid, protocolli luoghi di lavoro 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, si evidenzia che la mancata proroga del DPCM 2/3/2021 comporta il venir meno dell’obbligatorietà delle misure previste dal Protocollo Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, dal momento che è stato proprio tale DPCM a sancire il carattere cogente del Protocollo. 

Ferme restando le disposizioni transitorie contenute nel nuovo decreto (in tema di Green Pass, di mascherine e di lavoro agile “semplificato”) e ferma restando la possibilità per il Ministro della Salute, fino al 31/12/2022, di adottare e aggiornare linee guida e protocolli finalizzati a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, il venir meno dell’obbligo suddetto fa sì che i contenuti del Protocollo non debbano più ritenersi vincolanti per i datori di lavoro. 

Considerando che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non si è purtroppo ancora azzerato, neanche per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione, si consiglia quindi di continuare ad applicare i Protocolli, che sono da considerare come “strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”. 

Questo anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi), che indica gli “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” e la cui operatività non è legata il perdurare dello stato di emergenza. 

Si ricorda, in proposito, che ai sensi di tale norma, da ritenersi ancora operativa in quanto non correlata al perdurare dello stato di emergenza, deve presumersi il pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. da parte dei datori di lavori che applichino, adottino e mantengano le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (e successive modificazioni e integrazioni), nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (come il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri 

Obbligo individuazione preposto, art. del 12 gennaio 2022

principali modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza” 

Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale 

Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto; 

Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro); 

Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente; 

➢ nuovo testo di Allegato I. 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art.18) 

Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività. 

Obblighi del preposto (art.19) 

Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto. 

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». 

Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19) 

Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate. 

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»; 

Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26) 

Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS. 

«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

Formazione in sicurezza sul lavoro (art 37): Accordi Stato-Regioni in revisione 

Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su 

▪ Durata; 

▪ contenuti minimi; 

▪ modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Addestramento: nuove precisazioni nel comma 5 dell’art.37 

L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione: 

«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»; 

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro (art.37 comma 7) 

La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente: 

«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»; 

Formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter) 

Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»; 

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art.55) 

Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). 

Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.

Sospensione attività imprenditoriale: in quali casi? – Nuovo Allegato I al TUS 

Il DECRETO FISCALE sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” con un nuovo testo di Allegato I. 

Prima l’allegato richiamava 

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale 

▪ Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto 

▪ Violazioni che espongono al rischio di seppellimento 

▪ Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione 

▪ Violazioni che espongono al rischio d’amianto 

Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva. 

Il DL Fiscale riporta dunque una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva. FATTISPECIE 

SANZIONE 

1 

Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi 

Euro 2.500 

2 

Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione 

Euro 2.500 

3 

Mancata formazione e addestramento 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 

4 

Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 

Euro 3000 

5 

Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS) 

Euro 2.500 

6 

Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 

7 

Mancanza di protezioni verso il vuoto 

Euro 3000 

8 

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 

Euro 3000 

9 

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Euro 3000 

10 

|Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Euro 3000 

11 

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 

Euro 3000 

12 

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

Euro 3000 

CIRCOLARE GB SAFETY SRL DEL 19/11/2021

MODIFICA DELL’ART.14 DEL D.LGS 81/08 

La presente per informarvi di recenti aggiornamenti normativi che INASPRISCONO le sanzioni sia personali che in relazione alla conduzione dell’intera azienda, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori oltre che per la regolarità degli stessi.

In allegato trovate la Circolare n.3/2021 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che spiega nel dettaglio le novità normative

In particolare con la pubblicazione del DL 146 del 21/10/2021 è stato interamente riscritto l’art.14 del D.Lgs 81/08. Gli aspetti principali affrontati sono:

  • Contrasto al lavoro irregolare (la percentuale di lavoratori non regolari oltre la quale scatta la sospensione delle attività è scesa dal 20% al 10%)

  • Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: per le violazioni sotto riportate (vedi tabella), ad oggi, è prevista d’ufficio l’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA’ PRODUTTIVA oltre che l’irrogazione delle sanzioni aggiuntive riportate sempre nella tabella. Il tutto comunque non esclude eventuali responsabilità penali/civili già previste dalla normativa prevenzionistica.

Si segnala inoltre che la sospensione avrebbe ripercussioni oltre che sulla singola unità produttiva (es.: cantiere interdetto all’operatività) sull’intera azienda in quanto durante il periodo di sospensione è impedito all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione (es.: presentare offerte e altro). A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

A tale riguardo si ribadisce che, il nuovo art. 14 del D.Lgs 81/08, non richiede più che le violazioni siano reiterate per l’emanazione del provvedimento di sospensione. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella a seguire (Allegato I al DL 146/221) per consentire l’adozione del provvedimento.

FATTISPECIE 

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA 

1 

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 

Euro 2.500 

2 

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 

Euro 2.500 

3 

Mancata formazione ed addestramento 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 

4 

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile 

Euro 3.000 

5 

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) 

Euro 2.500 

6 

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 

7 

Mancanza di protezioni verso il vuoto 

Euro 3.000 

8 

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve 

le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 

Euro 3.000 

9 

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Euro 3.000 

10 

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Euro 3.000 

11 

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 

Euro 3.000 

12 

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

Euro 3.000