principali modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”
Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale
➢ Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto;
➢ Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);
➢ Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
➢ nuovo testo di Allegato I.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art.18)
Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività.
Obblighi del preposto (art.19)
Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».
Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19)
Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;
Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)
Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
Formazione in sicurezza sul lavoro (art 37): Accordi Stato-Regioni in revisione
Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su
▪ Durata;
▪ contenuti minimi;
▪ modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
▪ modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
▪ modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Addestramento: nuove precisazioni nel comma 5 dell’art.37
L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione:
«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro (art.37 comma 7)
La vera e propria novità del DL Fiscale è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente:
«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;
Formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter)
Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art.55)
Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).
Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.
Sospensione attività imprenditoriale: in quali casi? – Nuovo Allegato I al TUS
Il DECRETO FISCALE sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” con un nuovo testo di Allegato I.
Prima l’allegato richiamava
▪ Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
▪ Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
▪ Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
▪ Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
▪ Violazioni che espongono al rischio d’amianto
Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.
| Il DL Fiscale riporta dunque una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva. FATTISPECIE | SANZIONE |
| 1 | Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| 3 | Mancata formazione e addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4 | Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3000 |
| 5 | Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3000 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3000 |
| 10 | |Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3000 |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3000 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3000 |